La proposta estenderebbe le regole dell’UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) al settore delle criptovalute, ha affermato la Commissione, perché “solo alcune categorie di provider di servizi di criptovalute” sono attualmente soggette ad esse.
“Gli emendamenti di oggi garantiranno la piena tracciabilità dei trasferimenti di criptovalute, come Bitcoin”, ha affermato la Commissione europea, “e consentiranno la prevenzione e l’individuazione del loro possibile utilizzo per il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo”.
Questo annuncio è arrivato poco dopo che la polizia britannica ha annunciato il sequestro di circa 408 milioni di dollari di criptovaluta come parte di un’indagine in corso sul riciclaggio di denaro. Probabilmente ci sono operazioni simili nell’UE e in altre regioni.
Maggiori informazioni sulle modifiche sono disponibili nell’ultima revisione del Regolamento 2015/847/UE. Molte delle modifiche fanno semplicemente riferimenti specifici alle risorse crittografiche nelle normative esistenti senza applicare ulteriori modifiche.
Ci sono alcune aggiunte degne di nota, tuttavia, come la richiesta di “altri mezzi per garantire che il trasferimento di criptovalute possa essere identificato individualmente e che gli identificatori dell’indirizzo del mittente e del beneficiario siano registrati sul registro distribuito” per le transazioni prive di numeri e identificatori di conto di pagamento tradizionali.
La revisione ha anche affermato che “i requisiti del presente regolamento dovrebbero applicarsi ai provider di servizi di cripto-attività ogni volta che le loro transazioni […] comportano un tradizionale bonifico bancario o un trasferimento di cripto-attività che coinvolgono un fornitore di servizi di cripto-attività”.
Tali requisiti includono quanto segue:
“Il fornitore di servizi di cripto-attività del cedente dovrebbe garantire che i trasferimenti di cripto-attività siano accompagnati dal nome del cedente, il numero di conto del cedente, se tale conto esiste e viene utilizzato per elaborare la transazione, e l’indirizzo del cedente, numero di documento personale ufficiale, numero di identificazione del cliente o data e luogo di nascita. Inoltre, il fornitore di servizi di cripto-attività del cedente dovrebbe anche garantire che i trasferimenti di cripto-attività siano accompagnati dal nome del beneficiario e dal numero di conto del beneficiario, se tale conto esiste e viene utilizzato per elaborare la transazione.”
Richieste simili sono state fatte al prestatore di servizi del beneficiario, ma nella direzione opposta. (Il che significa che tali fornitori di servizi sono tenuti ad assicurarsi che tutte le informazioni pertinenti siano state fornite dal fornitore di servizi del cedente.)
La BBC ha riferito che la proposta deve essere approvata dagli Stati membri dell’UE e dal Parlamento europeo prima che possa diventare legge. Questo processo potrebbe richiedere fino a due anni, secondo il rapporto, il che dà alle persone un po’ di tempo per prepararsi ai cambiamenti. E voi cosa ne pensate di questa proposta della UE? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti qui sotto.
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