LA TASSAZIONE DELLE CRIPTOVALUTE PER LE PERSONE FISICHE

LA TASSAZIONE DELLE CRIPTOVALUTE PER LE PERSONE FISICHE
a cura dell’avv. Marco Pignatone

Tassazione criptovalute in Italia

Com’è noto l’Italia non ha ancora adottato una normativa riguardo alla tassazionedelle criptovalute. Per ovviare all’incertezza derivante da questo prolungato vuoto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate. 
Ci si riferisce, in particolare, sia alla Risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016 (1), con la quale la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate ha risposto per la prima volto all’interpello presentato da un contribuente sul tema delle valute virtuali, sia al più recente Interpello n. 956-39/2018 (2).

Tralasciando per il momento i profili relativi al trattamento fiscale dell’attività di “intermediazione di valute tradizionali con bitcoin”, secondo l’Amministrazione finanziaria le operazioni di acquisto e vendita (cessioni a pronti) di bitcoin (ma le indicazioni possono ritenersi applicabili alle criptovalute in generale), effettuate al di fuori dell’attività d’impresa, non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa.

Reddito superiore 51645,69

Tuttavia, tali operazioni generano un “redditodiverso” qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza> media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter e comma 1 ter, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) (3).

Il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione (4). 

In assenza di un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento per il rapporto di cambio tra la valuta virtuale e l’euro all’inizio del periodo di imposta, il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni.

Ovviamente, detta giacenza media va verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente indipendentemente dalla tipologia (paper, hardware, software, web (5).

Riguardo all’interpello sopra citato, si ricorda inoltre che la risposta fornita dall’Agenzia delle entrate non solo vale esclusivamente per il richiedente e non è vincolante per lo stesso, ma solo per l’AF.

Donazioni criptovalute

L’Agenzia ha altresì trattato, seppur in modo conciso, specificatamente delle valute virtuali ricevute a ‘titolo gratuito’. In questo caso, il costo iniziale da considerare è quello sostenuto dal donante, ai sensi del comma 6, dell’art. 68 del TUIR.

Cessione a termine

Un’ipotesi differente è quella delle cessioni a termine, cioè quando la cessione di valuta virtuale avviene tramite uno specifico contratto finanziario (6)). In questo caso le plusvalenze vengono tassate quale reddito diverso di natura finanziaria imponibile ai sensi del comma 1, lett. c-ter dell’art. 67 del T.U.I.R., a prescindere dal superamento della soglia sopra citata di euro 51.645,69.

I redditi diversi di natura finanziaria in questione devono essere indicati nel quadroRT del Mod. REDDITI PF e saranno soggetti ad un’imposta sostitutiva con aliquota pari al 26%.

(1) Cfr. compiutamente su https://www.finaria.it/pdf/bitcoin-tasse-agenzia-entrate.pdf.
(2) Cfr. compiutamente su https://www.coinlex.it/2018/04/21/interpello-n-956-39-2018/.
(3) Testo completo consultabile all’indirizzo: https://www.altalex.com/…/tuir-testo-unico-delle-imposte-su….
(4) Cfr. circolare 24 giugno 1998, n. 165:http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do….
(5) Per approfondimenti si rimanda alla guida “Portafogli Bitcoin per principianti: tutto ciò che c’è da sapere”, Cointelegraph:https://it.cointelegraph.com/bitcoi…/what-is-bitcoin-wallets.
(6) Il CFD o Contract for Difference (letteralmente “contratto per differenza”) è uno strumento finanziario derivato ossia utilizzato per scambiare altri prodotti, definiti per ciò sottostante, senza possederli realmente. Più precisamente, si tratta di un contratto stipulato con il broker in base al quale viene scambiata la differenza di prezzo di un certo asset, dal momento di apertura del contratto al momento della sua chiusura. In virtù di ciò è quindi possibile trarre beneficio dalle oscillazioni del prezzo di azioni, commodity, indici, etf e molti altri strumenti finanziari, indipendentemente dal fatto che il mercato cresca o si muova al ribasso.